Elenco Smarchiatori ispm15

Elenco Smarchiatori ISPM15

COMMERCIO DI IMBALLAGGI IN LEGNO SENZA ADESIONE AL SOGGETTO GESTORE DEL MARCHIO ISPM-15

Adempimenti per le imprese che effettuano la smarchiatura degli imballaggi a marchio ISPM-15 (IPPC/FAO).

La normativa fitosanitaria nazionale sulla gestione degli imballaggi in legno prevede, per gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, l'obbligo di adesione al Soggetto Gestore ufficialmente riconosciuto e di autorizzazione fitosanitaria regionale rilasciata dai Servizi Fitosanitari territorialmente competenti in base all'ubicazione dei centri aziendali. Coloro che non intendono ottenere le autorizzazioni alla commercializzazione di imballaggi a marchio IPPC/FAO, sono tenuti alla cancellazione del marchio, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.

L'obliterazione del Marchio IPPC/FAO, mediante vernice o levigatura, rientra tra le operazioni fitosanitarie sugli imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO (Standard ISPM 15 “Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale” paragrafi 4.3.2 e 4.3.3).

In ragione di quanto sopra tutti i soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO sono soggetti ai controlli fitosanitari previsti dal D. Lgs. 214/2005 e dovranno consentire l'accesso nelle sedi operative in cui avviene l'attività di smarchiatura o lo stoccaggio di imballaggi a marchio IPPC/FAO, ai servizi fitosanitari della regione di competenza o agli enti ispettivi accreditati dal Soggetto Gestore (SGS Italia S.p.A., BUREAU VERITAS ITALIA SPA)  per il controllo ed il monitoraggio dell'effettiva e corretta attività di smarchiatura.

Come disposto nella nota del Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0016364 del 31/07/2015, tutti i soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO hanno l'obbligo di dichiarare lo svolgimento di tale attività, indicando la sede degli stabilimenti ove l'attività viene svolta.

L'inottemperanza al suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (art. 54, comma 23 del D. Lgs. n. 214/2005 e s.m.i.).

Il Soggetto Gestore Conlegno predispone e aggiorna l'elenco pubblico dei soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura.

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