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Elenco Smarchiatori ISPM15
COMMERCIO DI IMBALLAGGI IN LEGNO SENZA ADESIONE AL SOGGETTO GESTORE DEL MARCHIO ISPM-15
Adempimenti per le imprese che effettuano la smarchiatura degli imballaggi a marchio ISPM-15 (IPPC/FAO).
La normativa fitosanitaria nazionale sulla gestione degli imballaggi in legno prevede, per gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, l'obbligo di adesione al Soggetto Gestore ufficialmente riconosciuto e di autorizzazione fitosanitaria regionale rilasciata dai Servizi Fitosanitari territorialmente competenti in base all'ubicazione dei centri aziendali. Coloro che non intendono ottenere le autorizzazioni alla commercializzazione di imballaggi a marchio IPPC/FAO, sono tenuti alla cancellazione del marchio, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.
L'obliterazione del Marchio IPPC/FAO, mediante vernice o levigatura, rientra tra le operazioni fitosanitarie sugli imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO (Standard ISPM 15 “Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale” paragrafi 4.3.2 e 4.3.3).
In ragione di quanto sopra tutti i soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO sono soggetti ai controlli fitosanitari previsti dal D. Lgs. 214/2005 e dovranno consentire l'accesso nelle sedi operative in cui avviene l'attività di smarchiatura o lo stoccaggio di imballaggi a marchio IPPC/FAO, ai servizi fitosanitari della regione di competenza o agli enti ispettivi accreditati dal Soggetto Gestore (SGS Italia S.p.A., BUREAU VERITAS ITALIA SPA) per il controllo ed il monitoraggio dell'effettiva e corretta attività di smarchiatura.
Come disposto nella nota del Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0016364 del 31/07/2015, tutti i soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO hanno l'obbligo di dichiarare lo svolgimento di tale attività, indicando la sede degli stabilimenti ove l'attività viene svolta.
L'inottemperanza al suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (art. 54, comma 23 del D. Lgs. n. 214/2005 e s.m.i.).
Il Soggetto Gestore Conlegno predispone e aggiorna l'elenco pubblico dei soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura.
COSA FARE
Compilare, timbrare e firmare il Modello dichiarazione di obliterazione del marchio ISPM 15
unitamente a:
- una copia del documento d'identità del titolare/legale rappresentante
- una visura storica estratta da non oltre 3 mesi della ditta/società
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività art.19 della legge n. 241/1990 riformulato dalla legge n. 122/2010 e legge n. 222/2016 cosiddetta SCIA 2)
ed inviarlo a: e-mail smarchiatoreispm15@conlegno.eu oppure PEC segreteria@pec.conlegno.org oppure FAX 02.89095299
tale adempimento non comporta costi aggiuntivi per l'azienda
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Elenco delle aziende che effettuano l'obliterazione del marchio ISPM-15
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