Unione Europea

Circolare Brexit

In conseguenza all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dal 1gennaio 2021 sarà necessario che tutti gli imballaggi in legno che transitano tra UE e Regno Unito, in entrambe le direzioni, siano conformi allo Standard ISPM n.15.

Potete scaricare la circolare dell’Area Tecnica FITOK riportata di seguito.

Circolare Brexit TIMCON - 1 gennaio 2021 (666,06 KB)

Requisiti degli imballaggi in legno importati in Europa

L'Unione Europea applica lo Standard ISPM-15 della FAO dal 1° marzo 2005.

Nel caso dell'UE è da notare che l'implementazione non riguarda lo scambio su imballaggi in legno all'interno dei confini dell'Unione Europea (28 Stati: Austria (1995) - Belgio (1952) - Bulgaria (2007) - Cipro (2004) - Croazia (2013) - Danimarca (1973) - Estonia (2004) - Finlandia (1995) - Francia (1952) - Germania (1952) - Grecia (1981) - Irlanda (1973) - Italia (1952) -Lettonia (2004) - Lituania (2004) - Lussemburgo (1952) - Malta (2004) - Paesi Bassi (1952) - Polonia (2004) - Portogallo (1986) - Regno Unito (1973) - Repubblica ceca (2004) - Romania (2007) - Slovacchia (2004) - Slovenia (2004) - Spagna (1986) - Svezia (1995) - Ungheria (2004)).

A seguito di accordi bilaterali anche negli scambi commerciali 'da e per' la Svizzera non è obbligatorio utilizzare imballaggi conformi all'ISPM-15 della FAO.

Con comunicato al WTO, del 14 ottobre 2004 L'Unione Europea notifica l'adozione della Direttiva 2004/102/CE della Commissione Europea del 5 ottobre 2004, relativo all'applicazione dello Standard ISPM-15 della FAO, di cui si riporta uno stralcio:

«2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

- essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, a partire dal 1° gennaio 2009 (Direttiva 2006/14/CE),
- essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, 
- essere contrassegnato con: 
il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere 'DB' sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato, 
il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1o marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.».

[...] 
«8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il legname:

a. è ottenuto da legno rotondo scortecciato a partire dal 1° gennaio 2009(Direttiva 2006/14/CE) ed è:

- soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali,

- contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere «DB» sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007,

b. è ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi.».

Nota: Ogni Stato membro dell'Unione Europea deve provvedere al recepimento della Direttiva 2004/102/CE. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Nota 39157 del 29 marzo 2005 avente come oggetto 'Direttiva 2000/29/CE - imballaggi in legno' ha comunicato che la Direttiva 2004/102/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale 11 gennaio 2005, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel corso del mese di aprile p.v.

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures - 1° luglio 2004 (30,55 KB)Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures - 1° marzo 2005 (71,3 KB)Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures - 14 ottobre 2004 (12,4 KB)Direttiva 2004/102/CE (98,66 KB)Direttiva 2006/14/CE (36,79 KB)Direttiva 2006/14/CE (206,85 KB)

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